Sez. 2, Sentenza n. 768 del 05/02/1979 (Rv. 396950 - 01)
DIRITTI REALI - USUFRUTTO - ABITAZIONE - IN GENERE - AZIONE DEL TITOLARE DEL DIRITTO PER IL RILASCIO DEL BENE DAL POSSESSORE - ONERE PROBATORIO - CONTENUTO.*
DIRITTI REALI - USUFRUTTO - ABITAZIONE - IN GENERE - AZIONE DEL TITOLARE DEL DIRITTO PER IL RILASCIO DEL BENE DAL POSSESSORE - ONERE PROBATORIO - CONTENUTO.*
I principi probatori che regolano la rivendicazione della proprieta, nel senso che il possessore convenuto non e tenuto a dedurre l'esistenza di un titolo giustificativo del possesso, spettando al rivendicante di fornire la prova rigorosa del preteso diritto dominicale, trovano applicazione anche nell'analoga ipotesi di Azione proposta dal titolare di un diritto reale di godimento, come il diritto di abitazione di cui all'art 1022 cod civ, il quale, pertanto, per conseguire il rilascio del bene dal possessore, deve dimostrare l'esistenza e l'estensione del proprio diritto, anche se il convenuto si sia limitato a difendersi con la semplice affermazione possideo quia possideo.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 948, Cod. Civ. art. 1022, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)