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Sez. 6, Sentenza n. 3414 del 03/12/1973 Ud. (dep. 03/05/1974) Rv. 088639 - 01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO PER DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPARIZIONE DELL'OPPONENTE - MANCANZA - DECLARATORIA DI ESECUZIONE DEL DECRETO - IMPUGNAZIONE - GIUSTIFICAZIONE DELLA MANCATA COMPARIZIONE - RILEVANZA - ESTREMI.*
Stato
decisa il 1973-12-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/88639-01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO PER DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPARIZIONE DELL'OPPONENTE - MANCANZA - DECLARATORIA DI ESECUZIONE DEL DECRETO - IMPUGNAZIONE - GIUSTIFICAZIONE DELLA MANCATA COMPARIZIONE - RILEVANZA - ESTREMI.*

L'annullamento della sentenza che ha ordinato l'esecuzione del decreto penale per mancata comparizione dell'opponente e possibile solo quando si dimostri non solo che la mancata comparizione fu dovuta a caso fortuito o forza maggiore, ma anche che non ricorra nella condotta dell'opponente alcuna colpa sia in ordine alle cautele adottate per essere presente in udienza, sia in ordine alle misure poste in essere per portare l'impedimento a tempestiva conoscenza del giudice dell'opposizione e porlo in grado di effettuare gli opportuni controlli. (V mass n 134245; (V mass n 133444; (V mass n 132645; (V mass n 132968; (V mass n 131788).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 510 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)