Sez. 3, Sentenza n. 8517 del 12/01/1976 Ud. (dep. 03/08/1976) Rv. 134245 - 01
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO PER DECRETO - OPPOSIZIONE - DECLARATORIA DI ESECUZIONE DEL DECRETO - IMPUGNAZIONE - PROVA TARDIVA DELL'IMPUTATO A COMPARIRE - AMMISSIBILITA - LIMITI.*
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO PER DECRETO - OPPOSIZIONE - DECLARATORIA DI ESECUZIONE DEL DECRETO - IMPUGNAZIONE - PROVA TARDIVA DELL'IMPUTATO A COMPARIRE - AMMISSIBILITA - LIMITI.*
Pur non essendo nel giudizio conseguente all'opposizione a decreto penale rigidamente applicabile l'art 498, ultimo cpv cod proc pen, il quale dispone che nei giudizi contumaciali la prova del legittimo impedimento dell'imputato a comparire pervenuta dopo la pubblicazione della sentenza non invalida i giudizi stessi; essendo ammissibile, invece, la prova tardiva dell'impedimento dell'imputato a comparire, purche fornita appena possibile, tuttavia, perche tale prova tardiva possa avere Rilevanza, determinando l'annullamento della sentenza che ha ordinato l'esecuzione del decreto, deve risultare rigorosamente che la condotta dell'opponente fu in proposito esente da qualsiasi colpa, anche lieve, per avere egli adottato tutte le necessarie provvidenze per essere presente all'udienza e che non abbia colpa alcuna del ritardo con cui il giudice sia venuto a conoscenza del ritardo medesimo.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 190 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 498 com. 3, Cod. Proc. Pen. art. 510 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)