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Sez. 5, Sentenza n. 12023 del 10/06/2015 (Rv. 635672 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE | Controllo delle dichiarazioni mediante procedure automatizzate - Obbligo di instaurare il contraddittorio prima dell'iscrizione a ruolo - Condizioni.
Stato
decisa il 2015-06-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/635672-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE

In tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, in caso di liquidazione delle imposte in esito a controllo di dichiarazioni secondo procedure automatizzate occorre l'instaurazione del contraddittorio prima dell'iscrizione a ruolo soltanto qualora emergano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, mentre se il versamento di quanto dovuto sia tardivo l'amministrazione non ha l'obbligo di inviare comunicazione di irregolarità al contribuente, sicché non sussistono, in tale evenienza, i presupposti per ottenere la riduzione ad un terzo delle sanzioni stesse.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/2000 num. 212 art. 6 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 54 bis, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 36 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)