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Sez. 2, Sentenza n. 3952 del 03/12/1974 (Rv. 372524 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE - VIOLAZIONE DELLE TARIFFE - CENSURABILITA IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1974-12-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/372524-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE - VIOLAZIONE DELLE TARIFFE - CENSURABILITA IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*

In tema di liquidazione di spese ed onorari di procuratore ed avvocato, il ricorso in Cassazione per asserita violazione delle tariffe e inammissibile ove non siano state specificate le singole pratiche contestate e non siano state indicate le singole voci violate della tariffa professionale. (Conf 2521'74, mass n 370955).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366, DM 30/05/1969

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)