Sez. 2, Sentenza n. 3952 del 03/12/1974 (Rv. 372524 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE - VIOLAZIONE DELLE TARIFFE - CENSURABILITA IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE - VIOLAZIONE DELLE TARIFFE - CENSURABILITA IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*
In tema di liquidazione di spese ed onorari di procuratore ed avvocato, il ricorso in Cassazione per asserita violazione delle tariffe e inammissibile ove non siano state specificate le singole pratiche contestate e non siano state indicate le singole voci violate della tariffa professionale. (Conf 2521'74, mass n 370955).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366, DM 30/05/1969
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)