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Sez. 3, Sentenza n. 2521 del 25/09/1974 (Rv. 370955 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE - VIOLAZIONE DI TARIFFE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1974-09-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/370955-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE - VIOLAZIONE DI TARIFFE - CONDIZIONI.*

In tema di onorari di avvocato e di procuratore, in tanto le censure per asserita violazione delle tariffe possono trovare ingresso in Sede di legittimita in quanto siano specificate le singole partite in contestazione e siano indicate le singole voci violate della tariffa professionale. (V 973'73, mass n 363361).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)