Sez. 3, Sentenza n. 2521 del 25/09/1974 (Rv. 370955 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE - VIOLAZIONE DI TARIFFE - CONDIZIONI.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE - VIOLAZIONE DI TARIFFE - CONDIZIONI.*
In tema di onorari di avvocato e di procuratore, in tanto le censure per asserita violazione delle tariffe possono trovare ingresso in Sede di legittimita in quanto siano specificate le singole partite in contestazione e siano indicate le singole voci violate della tariffa professionale. (V 973'73, mass n 363361).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)