Sez. 2 - , Sentenza n. 6310 del 05/03/2020 (Rv. 657130 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - PRESCRIZIONE | Sanzioni amministrative - Art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 260 del 2000 - Natura permanente della violazione - Conseguenze sulla decorrenza del termine di prescrizione - Fattispecie.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - PRESCRIZIONE
In tema di sanzioni amministrative, la violazione del divieto di impianto di nuovi vigneti o di reimpianto di cui all'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 260 del 2000 (applicabile "ratione temporis") ha carattere permanente e il relativo termine di prescrizione, sia riguardo alla violazione che alla sanzione, decorre dal momento della cessazione della permanenza che coincide con la rimozione materiale dell'impianto o con il momento della contestazione dell'illecito che, valendo anche come atto interruttivo, conferisce all'eventuale protrazione della violazione il carattere di autonomo illecito amministrativo, ulteriormente sanzionabile. (Nella fattispecie, la S.C. ha ritenuto che l'annullamento per intervenuta prescrizione di una precedente sanzione amministrativa per violazione del divieto di impianto di nuovi vigneti non impediva, in mancanza della rimozione materiale del medesimo impianto viticolo, di irrogare una seconda sanzione).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/08/2000 num. 260 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)