Sez. 1, Sentenza n. 2204 del 14/02/2003 (Rv. 560498 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - PRESCRIZIONE | Violazione del divieto di impianti di nuovi vigneti o di reimpianto - Natura permanente - Termine prescrizionale - Decorrenza - Dalla cessazione della permanenza - Misura ripristinatoria dello stato dei luoghi abusivamente alterato - ApplicabilitĂ nel medesimo termine prescrizionale.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - PRESCRIZIONE
La violazione del divieto di impianto di nuovi vigneti o di reimpianto, di cui agli artt. 6 e 7 del regolamento CEE n. 822 del 1987, ha natura permanente, con la conseguenza che il termine quinquennale di prescrizione ex art. 28 della legge n. 689 del 1981 decorre dalla cessazione della permanenza, e che prima della sua scadenza può sempre essere irrogata la misura sanzionatoria del ripristino dello stato dei luoghi abusivamente alterato, disposta, insieme alla sanzione pecuniaria, ai sensi della legge n. 749 del 1981, modificata dal D.L. n. 370 del 1987, convertito, con modificazioni, nella legge n. 460 del 1987.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 28 CORTE COST., Regolam. Commissione CEE 16/03/1987 num. 822 art. 6, Regolam. Commissione CEE 16/03/1987 num. 822 art. 7, Decreto Legge 07/09/1987 num. 370, Legge 04/11/1987 num. 460
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)