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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11489 del 25/05/2011 (Rv. 617797 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - INGIUSTIFICATO ARRICCHIMENTO (SENZA CAUSA) - IN GENERE | Azione contrattuale - Rigetto con sentenza passata in giudicato - Successiva azione di indebito arricchimento - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-05-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/617797-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - INGIUSTIFICATO ARRICCHIMENTO (SENZA CAUSA) - IN GENERE

L'accertamento, con sentenza passata in giudicato, dell'infondatezza dell'azione contrattuale, per insussistenza del titolo negoziale che attribuisca all'attore il relativo diritto, non preclude alla stessa parte di chiedere, in un successivo giudizio, di essere indennizzato per l'indebito arricchimento dalla controparte conseguito, dato che tale seconda azione è diversa per "petitum" e per "causa petendi" e che, inoltre, avendo funzione sussidiaria e natura residuale, trova il riconoscimento della sua esperibilità proprio nell'indicato diniego di tutela contrattuale. (Principio enunciato dalla S.C. in un giudizio, nel quale era stata chiesta la condanna a titolo di arricchimento senza causa di un Comune, una volta formatosi il giudicato sull'infondatezza dell'azione di pagamento del corrispettivo per la custodia dei veicoli, rimossi per conto dell'ente territoriale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2041

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)