Sez. 1, Sentenza n. 53011 del 27/11/2014 Cc. (dep. 19/12/2014) Rv. 262352 - 01
IMPUGNAZIONI - IN GENERE | Successione nel tempo di disposizioni diverse in assenza di disciplina transitoria - Regime applicabile - Individuazione - Fattispecie in tema di impugnazione di reclamo giurisdizionale ex art. 35 bis ord. pen.
IMPUGNAZIONI - IN GENERE
Ai fini dell'individuazione del regime applicabile in materia di impugnazioni, allorchè si succedano nel tempo diverse discipline e non sia espressamente regolato, con disposizioni transitorie, il passaggio dall'una all'altra, l'applicazione del principio "tempus regit actum" impone di far riferimento al momento di emissione del provvedimento impugnato e non già a quello della proposizione dell'impugnazione. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto di essere competente a decidere sul ricorso per cassazione proposto avverso la decisione del magistrato di sorveglianza in tema di reclamo giurisdizionale, emessa nel vigore dell'art. 35 bis, comma quarto, legge 26 luglio 1975, n. 354, nel testo introdotto dall'art. 3, comma primo, lett. b), D.L. 23 dicembre 2013, n. 146, prima delle modificazioni apportate dalla legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 10, ed ha conseguentemente escluso di dover procedere alla qualificazione dell'atto di impugnazione come reclamo al tribunale di sorveglianza, così come stabilito dalle previsioni della legge di conversione).
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 71 ter CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 35 bis com. 1 CORTE COST., Legge 21/02/2014 num. 10 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Decreto Legge 23/12/2013 num. 146 art. 3 com. 1 lett. B
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)