Sez. 1, Sentenza n. 52268 del 07/11/2017 Cc. (dep. 15/11/2017) Rv. 271264 - 01
IMPUGNAZIONI - RINUNCIA | Rinuncia al ricorso per cassazione - Declaratoria di inammissibilità "de plano" ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - Atto impugnato rientrante "ratione temporis" nella precedente disciplina - Ammissibilità - Ragioni.
IMPUGNAZIONI - RINUNCIA
In tema di ricorso per cassazione, la declaratoria di inammissibilità per rinuncia può essere effettuata "de plano" ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. come modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, anche se l'atto impugnato rientri, "ratione temporis", sotto il vigore della previgente disciplina che non prevedeva tale rito, trattandosi di causa di inammissibilità già prevista e riferendosi il novum introdotto nella disposizione citata, solo al procedimento dinanzi alla Corte di Cassazione e non al regime delle impugnazioni.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 610 com. 5 n. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)