Sez. 2, Sentenza n. 2653 del 17/07/1969 (Rv. 342307 - 01)
PROVA CIVILE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - FATTI GIA PROVATI - SUFFICIENZA - DINIEGO DI ULTERIORI MEZZI DI PROVA - LEGITTIMITA - MOTIVAZIONE IMPLICITA - SUFFICIENZA.*
PROVA CIVILE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - FATTI GIA PROVATI - SUFFICIENZA - DINIEGO DI ULTERIORI MEZZI DI PROVA - LEGITTIMITA - MOTIVAZIONE IMPLICITA - SUFFICIENZA.*
E demandato all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito stabilire se un determinato mezzo istruttorio debba essere ammesso, avendo egli la facolta di disattendere la relativa richiesta, una volta stabilito che gli elementi gia acquisiti siano sufficienti per la decisione della controversia. Del resto, detto giudice neppure ha l'Obbligo di motivare il diniego di ulteriori prove, quando dalla decisione adottata risulti che egli ha desunto, dalle prove gia acquisite, la certezza sull'esistenza o sull'inesistenza dei fatti posti a fondamento della domanda o della eccezione. (Conf. 3953-68, massima n. 337501 3929-68, massima n. 337460).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)