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Sez. 3, Sentenza n. 1518 del 17/05/1966 Ud. (dep. 02/07/1966) Rv. 101949 - 01

ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO PENALE (PREDIBATTIMENTO) - DECRETO DI CITAZIONE - PARTECIPAZIONE AI DIFENSORI E LORO FACOLTA - AVVISO DELLA DATA DI UDIENZA - IN GENERE - AVVISO DELLA UDIENZA - NOMINA DI NUOVO DIFENSORE SOSTITUTIVAMENTE O AGGIUNTIVAMENTE DOPO LA NOTIFICA DEL DECRETO DI CITAZIONE - NUOVO AVVISO - NON E DOVUTO.*
Stato
decisa il 1966-05-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/101949-01

ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO PENALE (PREDIBATTIMENTO) - DECRETO DI CITAZIONE - PARTECIPAZIONE AI DIFENSORI E LORO FACOLTA - AVVISO DELLA DATA DI UDIENZA - IN GENERE - AVVISO DELLA UDIENZA - NOMINA DI NUOVO DIFENSORE SOSTITUTIVAMENTE O AGGIUNTIVAMENTE DOPO LA NOTIFICA DEL DECRETO DI CITAZIONE - NUOVO AVVISO - NON E DOVUTO.*

A tenore dell'art 410 cod proc pen l'Obbligo di notificazione sussiste solo nei confronti del difensore di fiducia che risulti gia nominato al momento in cui vengono disposte le notificazioni alle parti private. Quando invece la nomina sia successiva, il cancelliere non ha l'Obbligo di integrare un'attivita funzionale ormai esauritasi. Pertanto nessuna partecipazione della data fissata per il dibattimento spetta al difensore che sia stato nominato dopo la notifica del decreto di citazione, in sostituzione od in aggiunta al difensore precedente.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 410

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)