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Sez. 3, Sentenza n. 2663 del 29/11/1966 Ud. (dep. 10/03/1967) Rv. 103694 - 01

ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO PENALE (PREDIBATTIMENTO) - DECRETO DI CITAZIONE - PARTECIPAZIONE AI DIFENSORI E LORO FACOLTA - AVVISO DELLA DATA DELL'UDIENZA - PLURALITA DI DIFENSORI CUI E DOVUTO - NUOVO DIFENSORE NOMINATO DOPO LA NOTIFICA DEL DECRETO DI CITAZIONE - NUOVO AVVISO - NON E DOVUTO.*
Stato
decisa il 1966-11-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/103694-01

ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO PENALE (PREDIBATTIMENTO) - DECRETO DI CITAZIONE - PARTECIPAZIONE AI DIFENSORI E LORO FACOLTA - AVVISO DELLA DATA DELL'UDIENZA - PLURALITA DI DIFENSORI CUI E DOVUTO - NUOVO DIFENSORE NOMINATO DOPO LA NOTIFICA DEL DECRETO DI CITAZIONE - NUOVO AVVISO - NON E DOVUTO.*

L'Obbligo della notifica dell'avviso ex art 410 cod proc pen sussiste soltanto nei confronti del difensore che risulti dagli Atti processuali, fino alla notifica del decreto di citazione a giudizio, perche con tale notificazione si esaurisce l'attivita funzionale del cancelliere. L'eventuale successiva nomina di un difensore di fiducia non importa la notifica allo stesso dell'avviso summenzionato, perche il cancelliere non ha l'Obbligo d'integrare una attivita funzionale ormai esaurita. (Conf 101949 e, con riferimento al momento della emissione del decreto di citazione, 101839, 102898, anno 1966).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 410

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)