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Sez. 5, Sentenza n. 10792 del 11/05/2007 (Rv. 597742 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI | Presunzioni - Società - Dichiarazione di un reddito inferiore a quelli realizzabili dai soci lavoratori alle dipendenze di terzi - Infedeltà - Presupposti - Possibilità di scelta - Identità dell'impegno lavorativo - Prova - Necessità.
Stato
decisa il 2007-05-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/597742-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la circostanza che il reddito dichiarato da una società risulti inferiore alla somma di quelli che i singoli soci-lavoratori avrebbero potuto realizzare prestando lavoro alle dipendenze di terzi, non è sufficiente, sul piano logico-giuridico, a far presumere l'infedeltà della dichiarazione, in mancanza della prova che i soci avrebbero potuto facilmente trovare lavoro alle dipendenze altrui, e che il lavoro prestato per la società era assimilabile, per impegno orario, a quello svolto da un lavoratore subordinato: sebbene, infatti, ciascuno tenda, a parità di impegno, a realizzare il maggior guadagno possibile, non può escludersi che il socio abbia inteso rinunciare a tale maggiore introito, preferendo lavorare meno per avere più tempo da dedicare ad altri interessi, ovvero lavorare in proprio, al fine di incrementare l'attività di impresa e non dover sottostare al vincolo della subordinazione.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 40, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 5 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)