Sez. 5, Sentenza n. 13802 del 18/09/2003 (Rv. 566959 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE | Accertamento induttivo del reddito d'impresa ex art. 39, secondo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973 - Potere di controllo del giudice tributario - Oggetto - Portata.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE
In relazione alle presunzioni utilizzate dagli uffici finanziari ex art. 39, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, il giudice tributario, una volta verificata la legittimità del ricorso al metodo di accertamento induttivo, ha il potere di controllare l'operato della P.A. e di verificare se gli effetti che l'ufficio ha ritenuto di desumere dai fatti utilizzati come indizi siano o meno compatibili con il criterio della normalità , potendo in ipotesi pervenire, qualora riscontri incongruenze e contrasto con criteri di ragionevolezza, a diverse conclusioni, e quindi alla determinazione di un reddito presuntivo inferiore a quello indicato dall'amministrazione.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)