Sez. 2, Sentenza n. 37404 del 27/09/2005 Cc. (dep. 13/10/2005) Rv. 232608 - 01
IMPUGNAZIONI - PRESENTAZIONE - RICEZIONE | Presentazione - Parti private e difensore - Cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui le parti si trovano - Individuazione - Criteri.
IMPUGNAZIONI - PRESENTAZIONE - RICEZIONE
La facoltà prevista per la parte privata o i difensori di presentare l'impugnazione nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del "luogo in cui si trovano", quando tale luogo è diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento, ha fondamento nel principio del "favor impugnationis" ed è riferita soltanto al dato "naturalistico" della presenza fisica sul posto del soggetto interessato. Ne discende che tale facoltà non ha carattere eccezionale, ne può essere valorizzata da un rapporto che evidenzi la stabilità della presenza della parte o del difensore, rispetto alla provvisorietà o, addirittura, l'occasionalità della stessa. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che per il difensore il rispetto della previsione normativa potesse essere collegato alla presentazione dell'impugnazione presso la cancelleria del tribunale o del giudice di pace del foro di appartenenza).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 582 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)