Sez. 3, Sentenza n. 55004 del 20/07/2016 Cc. (dep. 28/12/2016) Rv. 268707 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - RICHIESTA - PRESENTAZIONE | Parti private - Presentazione a mezzo posta nella cancelleria di giudice incompetente - Inammissibilità - Ragioni.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - RICHIESTA - PRESENTAZIONE
In tema di misure cautelari reali, è inammissibile la richiesta di riesame presentata a mezzo del servizio postale alla cancelleria di un giudice incompetente, in quanto la facoltà, per la parte privata o i difensori, di presentare l'impugnazione nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovano, anche se diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento, è necessariamente collegata al dato naturalistico della presenza fisica dell'interessato in tale luogo, con la conseguenza che detta facoltà è incompatibile con l'utilizzo del sistema postale o telegrafico.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 582 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)