Sez. 3, Sentenza n. 1005 del 27/02/1978 (Rv. 390341 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI ED INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - INOSSERVANZA DELL'ORDINE DI INTEGRAZIONE - COSTITUZIONE SPONTANEA DEI SOGGETTI NEI CUI CONFRONTI L'ORDINE DOVEVA ESSERE ESEGUITO - SANATORIA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI ED INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - INOSSERVANZA DELL'ORDINE DI INTEGRAZIONE - COSTITUZIONE SPONTANEA DEI SOGGETTI NEI CUI CONFRONTI L'ORDINE DOVEVA ESSERE ESEGUITO - SANATORIA.*
L'inosservanza dell'ordine di integrazione del contraddittorio in causa inscindibile non determina l'inammissibilita dell'impugnazione qualora i soggetti, nei cui confronti l'ordine doveva essere eseguito, si costituiscano in giudizio, e cio anche se sia scaduto il termine per l'integrazione, dovendo in tal caso ritenersi raggiunto lo scopo cui l'atto integrativo era destinato: ne deriva, conseguentemente, che la Costituzione degli altri litisconsorti sana anche qualsiasi vizio dell'atto integrativo o della sua notificazione. (V 1083/76, mass n 379754).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 331
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)