Sez. 2, Sentenza n. 1083 del 26/03/1976 (Rv. 379754 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - NOTIFICAZIONE DELLA IMPUGNAZIONE - IN CAUSE INSCINDIBILI - MANCATA NOTIFICA NEL TERMINE FISSATO - COSTITUZIONE DELLE CONTROPARTI ALLA UDIENZA FISSATA - INAMMISSIBILITA DELL'IMPUGNAZIONE - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - NOTIFICAZIONE DELLA IMPUGNAZIONE - IN CAUSE INSCINDIBILI - MANCATA NOTIFICA NEL TERMINE FISSATO - COSTITUZIONE DELLE CONTROPARTI ALLA UDIENZA FISSATA - INAMMISSIBILITA DELL'IMPUGNAZIONE - ESCLUSIONE.*
La mancata notifica dell'impugnazione entro il termine stabilito dal giudice, alle parti, nei cui confronti non sia stata impugnata la sentenza in causa inscindibile, non determina l'inammissibilita dell'impugnazione, qualora le dette parti si siano spontaneamente costituite all'udienza fissata, con la stessa ordinanza, per la trattazione della causa. In tal caso, invero, deve ritenersi raggiunto, ai sensi dell'art 156 cod proc civ, lo scopo cui l'atto era destinato (l'integrazione del contraddittorio nell'udienza all'uopo fissata) per effetto del comportamento del destinatario dell'atto stesso. (Conf 2473/66, mass n 324779).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 331
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)