Sez. 4, Sentenza n. 8970 del 03/03/1986 Ud. (dep. 05/09/1986) Rv. 173644 - 01
ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO PENALE (PREDIBATTIMENTO) - RIUNIONE DI GIUDIZI - PROVVEDIMENTO CHE DECIDE SULLA DOMANDA DI RIUNIONE - RICORRIBILITÀ PER CASSAZIONE - ESCLUSIONE - LIMITE.*
ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO PENALE (PREDIBATTIMENTO) - RIUNIONE DI GIUDIZI - PROVVEDIMENTO CHE DECIDE SULLA DOMANDA DI RIUNIONE - RICORRIBILITÀ PER CASSAZIONE - ESCLUSIONE - LIMITE.*
Il provvedimento che decide in senso positivo o negativo sulla domanda di riunione di procedimenti connessi, per la sua natura discrezionale, importa una questione di fatto che è demandata all'insindacabile apprezzamento del giudice di merito e non può essere sottoposta al Sindacato di legittimità della Corte di Cassazione tranne i casi previsti dall'art. 50 cod. proc. pen., relativi alla Competenza funzionale o alla Mancanza di giurisdizione. (Conf mass n 172364).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 50, Cod. Proc. Pen. art. 413 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)