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Sez. 4, Sentenza n. 8970 del 03/03/1986 Ud. (dep. 05/09/1986) Rv. 173644 - 01

ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO PENALE (PREDIBATTIMENTO) - RIUNIONE DI GIUDIZI - PROVVEDIMENTO CHE DECIDE SULLA DOMANDA DI RIUNIONE - RICORRIBILITÀ PER CASSAZIONE - ESCLUSIONE - LIMITE.*
Stato
decisa il 1986-03-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/173644-01

ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO PENALE (PREDIBATTIMENTO) - RIUNIONE DI GIUDIZI - PROVVEDIMENTO CHE DECIDE SULLA DOMANDA DI RIUNIONE - RICORRIBILITÀ PER CASSAZIONE - ESCLUSIONE - LIMITE.*

Il provvedimento che decide in senso positivo o negativo sulla domanda di riunione di procedimenti connessi, per la sua natura discrezionale, importa una questione di fatto che è demandata all'insindacabile apprezzamento del giudice di merito e non può essere sottoposta al Sindacato di legittimità della Corte di Cassazione tranne i casi previsti dall'art. 50 cod. proc. pen., relativi alla Competenza funzionale o alla Mancanza di giurisdizione. (Conf mass n 172364).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 50, Cod. Proc. Pen. art. 413 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)