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Sez. 2, Sentenza n. 1007 del 22/01/2004 (Rv. 569554 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ORDINANZA - DEL GIUDICE ISTRUTTORE | Ordinanza anticipatoria di cui all'art. 186 quater cod. proc. civ.- Cumulo di domanda principale e riconvenzionale - Istanza ex art. 186 quater cod. proc. civ. rispettivamente proposta da ciascuna delle parti in relazione alle rispettive domande - Esito diverso delle relative istanze - Ammissibilità - Conseguenze sul processo.
Stato
decisa il 2004-01-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/569554-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ORDINANZA - DEL GIUDICE ISTRUTTORE

Qualora il processo sia caratterizzato dal cumulo della domanda principale e di quella riconvenzionale, l'autonomia e la compatibilità delle rispettive domande rende ammissibile che le istanze proposte dalle parti, ai sensi dell'art. 186 quater cod. proc. civ., in collegamento con le rispettive domande, abbiano esiti separati ed autonomi, come nel caso in cui l'una sia accolta e l'altra venga rigettata. Ne consegue che, mentre nella prima ipotesi potrà verificarsi, in presenza dei presupposti di cui all'art. 186 quater cod. proc. civ.il meccanismo della conversione in sentenza impugnabile dell' ordinanza di accoglimento dell'istanza, nel secondo caso il processo dovrà necessariamente proseguire per concludersi con la sentenza, realizzandosi così la separazione delle cause anche senza un provvedimento formale del giudice.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 186 quater CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)