Sez. 2, Sentenza n. 5423 del 05/03/2010 (Rv. 611954 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ORDINANZA - DEL GIUDICE ISTRUTTORE | Cumulo di domanda principale e domanda riconvenzionale - Incompatibilità tra le stesse - Istanza di emissione dell'ordinanza ex art. 186 quater cod. proc. civ. ad opera del solo attore - Accoglimento - Effetti - Implicito rigetto della domanda riconvenzionale del convenuto - Sussistenza - Successiva rinuncia all'emanazione della sentenza - Conseguenze in appello - Fattispecie in tema di appalto.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ORDINANZA - DEL GIUDICE ISTRUTTORE
L'accoglimento, con l'ordinanza prevista dall'art. 186-quater cod. proc. civ. (nel testo anteriore alla modifica introdotta dall'art. 2, comma 1, lett. m, della legge 28 dicembre 2005, n. 263), della domanda principale, nei casi di incompatibilità con la domanda riconvenzionale (la cui dichiarazione di fondatezza avrebbe richiesto una valutazione in senso diametralmente opposto degli stessi fatti accertati dal giudice), comporta implicitamente il rigetto di quest'ultima, con la conseguenza che la rinunzia alla pronuncia della sentenza ad istanza della parte diversa da quella che aveva proposto la richiesta ai sensi dell'art. 186-quater fa sì che la suddetta ordinanza assuma gli effetti della sentenza impugnabile non solo in relazione alla domanda accolta, ma anche in ordine a quella riconvenzionale implicitamente disattesa. (In applicazione dell'affermato principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, con la quale era stato ritenuto ammissibile l'appello - con il conseguente accoglimento nel merito della domanda proposta come riconvenzionale in primo grado - avverso un'ordinanza ex art. 186-quater cod. proc. civ., in ordine alla quale era intervenuta la rinuncia all'emissione della sentenza da parte dei convenuti, a carico dei quali dovevasi ritenere conseguita l'implicita reiezione della riconvenzionale, siccome relativa alla formulazione di una domanda di risoluzione e risarcimento danni in tema di contratto di appalto, incompatibile con quella principale dell'attore appaltatore di risoluzione e di pagamento del corrispettivo per i lavori eseguiti).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 186 quater CORTE COST., Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1460, Cod. Civ. art. 1655
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)