Sez. 2, Sentenza n. 1286 del 03/10/1984 Ud. (dep. 08/02/1985) Rv. 167786 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - SENTENZA - IN GENERE - MOTIVI DELL'IMPUTATO CON RICHIESTA DI BENEFICI DI LEGGE NON CORREDATA DA SPECIFICI ELEMENTI DI VALUTAZIONE - CONCESSIONE IN APPELLO DELLA SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA E DINIEGO DELLA NON MENZIONE DELLA CONDANNA NEL CERTIFICATO DEL CASELLARIO GIUDIZIALE - OBBLIGO DI SPECIFICARE I MOTIVI DEL DINIEGO - SUSSISTENZA - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - SENTENZA - IN GENERE - MOTIVI DELL'IMPUTATO CON RICHIESTA DI BENEFICI DI LEGGE NON CORREDATA DA SPECIFICI ELEMENTI DI VALUTAZIONE - CONCESSIONE IN APPELLO DELLA SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA E DINIEGO DELLA NON MENZIONE DELLA CONDANNA NEL CERTIFICATO DEL CASELLARIO GIUDIZIALE - OBBLIGO DI SPECIFICARE I MOTIVI DEL DINIEGO - SUSSISTENZA - ESCLUSIONE.*
Qualora l'imputato con i motivi di appello abbia chiesto i benefici di legge senza corredare tale richiesta di alcun specifico elemento di valutazione, la Corte di appello, anche se ha concesso la sospensione condizionale della pena non ha l'Obbligo di specificare i motivi del diniego della non menzione della condanna, sussistendo tale Obbligo solo quando nei motivi di impugnazione siano state dedotte circostanze che ne legittimano la concessione ed essendo la Corte di appello libera di negare quest'ultimo beneficio, pur avendo disposto la sospensione condizionale, trattandosi di due istituti diversi con distinta finalità , con la conseguenza che la concessione dell'uno non deve determinare necessariamente la concessione dell'altro. (V mass n 166155).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 175 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 523
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)