Sez. 3, Sentenza n. 8702 del 12/06/1984 Ud. (dep. 17/10/1984) Rv. 166155 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - EFFETTO DEVOLUTIVO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - BENEFICI - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - NON MENZIONE DELLA CONDANNA NEL CERTIFICATO DEL CASELLARIO - CONCESSIONE IN APPELLO - SPECIFICA ISTANZA NEI MOTIVI DI GRAVAME - NECESSITÀ.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - EFFETTO DEVOLUTIVO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - BENEFICI - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - NON MENZIONE DELLA CONDANNA NEL CERTIFICATO DEL CASELLARIO - CONCESSIONE IN APPELLO - SPECIFICA ISTANZA NEI MOTIVI DI GRAVAME - NECESSITÀ.*
I benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna non possono essere concessi dal giudice di appello, se non hanno formato oggetto dei motivi di gravame, neppure se siano stati richiesti nel corso del dibattimento di secondo grado. (V mass n 158568; (Conf mass n 139439; (Conf mass n 139916; (Conf mass n 143339; (Conf mass n 148138; (Conf mass n 152802).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 175 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)