Sez. 2, Sentenza n. 3942 del 13/04/1991 (Rv. 471664 - 01)
Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Parti comuni dell'edificio - Diritti dei condomini | Costruzione di manufatti nel cortile comune da parte del singolo condomino - Ammissibilità - Condizioni - Costruzione di corpi di fabbrica aggettanti con incorporazione di parte della colonna d'aria sovrastante - Ammissibilità - Esclusione.
Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Parti comuni dell'edificio - Diritti dei condomini
La costruzione di manufatti nel cortile comune di un fabbricato condominiale è consentita al singolo condomino solo se non alteri la normale destinazione di quel bene, non anche, pertanto, quando si traduca in corpi di fabbrica aggettanti, con incorporazione di una parte della colonna d'aria sovrastante ed utilizzazione della stessa a fini esclusivi (nella specie, trattavasi della costruzione di "bovindi").
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1118
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)