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Sez. 1, Sentenza n. 2775 del 23/03/1994 (Rv. 485868 - 01)

Sanzioni amministrative - Applicazione - Opposizione - In genere | Atti amministrativi - Disapplicazione - Ammissibilità - Questioni circa l'esercizio del relativo potere - Questioni di giurisdizione - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 1994-03-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485868-01

Sanzioni amministrative - Applicazione - Opposizione - In genere

Nel procedimento di opposizione ad ordinanza - ingiunzione, il pretore, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 689 del 1981, può conoscere, ai fini della loro eventuale disapplicazione, in conformità al disposto dell'art. 5 della legge abolitiva del contenzioso amministrativo, degli atti amministrativi (nella specie, un provvedimento col quale il Sindaco aveva individuate alcune aree con possibilità di parcheggio riservato, in determinate fasce orarie, a magistrati, avvocati ed addetti agli uffici giudiziari) in applicazione dei quali è stata contestata la violazione sanzionata con la detta ordinanza, senza che le questioni circa l'esercizio del relativo potere siano configurabili come questioni di giurisdizione, essendo attinenti soltanto ai limiti interni della giurisdizione ordinaria.

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)