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Sez. U, Sentenza n. 19324 del 04/10/2005 (Rv. 583004 - 01)

RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI - INGIUNZIONE | Opposizione - Atti amministrativi - Disapplicazione - Questioni circa l'esercizio del relativo potere - Questioni di giurisdizione - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2005-10-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/583004-01

RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI - INGIUNZIONE

La censura con cui si addebiti alla sentenza impugnata di non avere disapplicato l'atto amministrativo posto a fondamento dell'ingiunzione ai sensi del r.d. 14 aprile 1910, n. 639, non configura una questione di giurisdizione - la cui soluzione, in sede di legittimità, debba essere rimessa alle Sezioni Unite -, giacché le questioni inerenti alla disapplicazione dei provvedimenti amministrativi attengono ai limiti interni della giurisdizione del giudice ordinario, senza toccare quelli esterni che riguardano i rapporti tra detto giudice e quelli che appartengono ad ordini giurisdizionali diversi.

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 5 CORTE COST., Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 374

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)