Sez. 2, Sentenza n. 8952 del 05/07/2000 (Rv. 538225 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - DOTE - DIVIETO DI COSTITUZIONE | Nullità ex art. 166 bis cod. civ. - Operatività - "Ex nunc" - Doti costituite in epoca anteriore alla vigenza della legge di riforma del diritto di famiglia - Applicabilità - Esclusione.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - DOTE - DIVIETO DI COSTITUZIONE
In tema di dote, la nullità di ogni convenzione che comunque tenda alla costituzione di beni in dote, sancita dall'art. 166 bis cod. civ, introdotto dall'art. 47 della legge 19 maggio 1975 n. 151 (sulla riforma del diritto di famiglia), opera "ex nunc", non "ex tunc", come è dato desumere dall'art. 227 della stessa legge di riforma, per il quale le doti (e i patrimoni familiari)costituiti prima della entrata in vigore della legge (21 settembre 1975) continuano ad essere disciplinati dalle norme anteriori (artt. 187 e ss. nella originaria formulazione).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 166 bis, Legge 19/05/1975 num. 151 art. 47, Legge 19/05/1975 num. 151 art. 277
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)