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Sez. 1, Sentenza n. 3744 del 04/06/1986 (Rv. 446623 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - PROVVEDIMENTI PER I FIGLI - ASSEGNAZIONE DELL'ABITAZIONE NELLA CASA FAMILIARE AL CONIUGE AFFIDATARIO DEI FIGLI NON TITOLARI DEL DIRITTO DI GODIMENTO DELL'IMMOBILE - AMBITO DI APPLICAZIONE - CONIUGE NON AFFIDATARIO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1986-06-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/446623-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - PROVVEDIMENTI PER I FIGLI - ASSEGNAZIONE DELL'ABITAZIONE NELLA CASA FAMILIARE AL CONIUGE AFFIDATARIO DEI FIGLI NON TITOLARI DEL DIRITTO DI GODIMENTO DELL'IMMOBILE - AMBITO DI APPLICAZIONE - CONIUGE NON AFFIDATARIO - ESCLUSIONE.*

In tema di separazione personale dei coniugi, la disposizione dello art. 155, quarto comma, cod. civ. (nel testo novellato con la legge 19 maggio 1975 n. 151), che attribuisce al giudice il potere di assegnare l'abitazione nella casa familiare al coniuge cui vengono affidati i figli, che non sia il titolare o l'esclusivo titolare del diritto di godimento (reale o personale) sull'immobile, ha carattere eccezionale ed è dettata nell'esclusivo interesse della prole minorenne, sicché essa non è applicabile, neppure in via di interpretazione estensiva, al coniuge non affidatario, ancorché avente diritto al mantenimento, né a quest'ultimo l'abitazione nella casa familiare può essere assegnata in forza dell'art. 156 cod. civ., che non conferisce al giudice il potere di imporre al coniuge obbligato al mantenimento di adempiervi in Forma diretta e non mediante prestazione pecuniaria. (Conf 4768/83, mass n 429655; (Conf 2494/82, mass n 420356).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 155 CORTE COST., Cod. Civ. art. 156 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)