Sez. 2, Sentenza n. 11492 del 13/01/2017 Ud. (dep. 09/03/2017) Rv. 269899 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ PERSONALE - SOSTITUZIONE DI PERSONA | Esposizione sul parabrezza dell'autovettura della riproduzione scannerizzata di contrassegno per invalidi rilasciato ad altro soggetto - Integrazione del reato di truffa - Esclusione - Illecito amministrativo di cui all'art. 188, commi quarto e quinto, c.d.s. - Sussistenza.
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ PERSONALE - SOSTITUZIONE DI PERSONA
Non integra il delitto di truffa la condotta di chi espone sul parabrezza di un'autovettura la riproduzione scannerizzata di un permesso per disabili rilasciato ad un terzo, giacché difetta, quale requisito implicito della fattispecie, l'atto di disposizione patrimoniale, che costituisce l'elemento intermedio derivante dall'errore ed è causa dell'ingiusto profitto con altrui danno; detta condotta integra, invece, l'illecito amministrativo di cui all'art. 188, commi quarto e quinto, c.d.s., che contempla tutte le possibili ipotesi di abuso delle strutture stradali riservate agli invalidi. (In motivazione la S.C., nel disattendere la prospettazione del P.M. ricorrente, secondo cui l'atto di disposizione patrimoniale integrante la truffa può consistere anche in un'omissione idonea a produrre danno, nella specie coincidente con la mancata contestazione delle infrazioni da parte dei vigili, tratti in errore dalla copia del permesso esposta sul parabrezza, ha rilevato che il reato non sarebbe comunque ipotizzabile, mancando la necessaria cooperazione della vittima).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 494, Cod. Pen. art. 640 CORTE COST., Cod. Strada art. 188, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)