Sez. L, Sentenza n. 3395 del 07/07/1978 (Rv. 392838 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE - NORMATIVA EX ART 330 COD PROC CIV - INOSSERVANZA - NULLITA - SANATORIA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE - NORMATIVA EX ART 330 COD PROC CIV - INOSSERVANZA - NULLITA - SANATORIA.*
La notifica dell'impugnazione eseguita tempestivamente, ma in violazione delle norme di cui all'art 330 cod proc civ relativa al luogo e alla persona presso la quale la notificazione deve essere eseguita, e affetta da nullita, che puo essere sanata ex tunc con la Costituzione della parte cui la notificazione stessa era diretta, per avere in tal modo l'atto raggiunto lo scopo cui era destinato. (Conf 1596/76, mass n 380351).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)