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Sez. 1, Sentenza n. 1596 del 07/05/1976 (Rv. 380351 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE - NORMATIVA DELL'ART 330 COD PROC CIV - INOSSERVANZA - NULLITA - SANATORIA - COSTITUZIONE DELLA CONTROPARTE.*
Stato
decisa il 1976-05-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/380351-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE - NORMATIVA DELL'ART 330 COD PROC CIV - INOSSERVANZA - NULLITA - SANATORIA - COSTITUZIONE DELLA CONTROPARTE.*

La notificazione dell'impugnazione, ove eseguita in violazione delle Disposizioni di cui all'art 330 cod proc civ, non e inesistente, ma nulla, per Mancanza dei requisiti necessari al raggiungimento dello scopo; tale vizio, ai sensi dell'art 156 terzo comma cod proc civ, deve ritenersi sanato quando, a seguito della Costituzione in giudizio della parte nei cui confronti l'impugnazione e stata proposta, vi sia la prova che l'atto ha raggiunto ugualmente il suo fine. (V 3407/73, mass n 367373).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)