Sez. 1, Sentenza n. 11133 del 21/10/1991 (Rv. 474329 - 01)
Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Occupazione temporanea e d'urgenza - Risarcimento del danno | Suolo situato in una fascia di rispetto cimiteriale - Occupazione "sine titulo" e irreversibile trasformazione dello stesso da parte della P.A. - Attraverso lavori di ampliamento dell'adiacente cimitero - Risarcimento del danno - Determinazione - Valutazione del terreno - Criteri.
Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Occupazione temporanea e d'urgenza - Risarcimento del danno
In caso di occupazione "sine titulo" di un suolo situato in una fascia di rispetto cimiteriale (art. 338 t.u. 27 luglio 1934 n. 1265, come modificato dalle legge 4 dicembre 1956 n. 1428 e 17 ottobre 1957 n. 983, nonché art. 57 d.P.R. 21 ottobre 1975 n. 803) e di irreversibile trasformazione dello stesso da parte della pubblica amministrazione, attraverso lavori di ampliamento dell'adiacente cimitero, il terreno, ai fini del risarcimento del danno, non può valutarsi come edificatorio, anche se nella zona esistono costruzioni illegittimamente realizzate, atteso che la non edificatorietà del suolo rientrante nella suddetta fascia discende da un vincolo sancito dalla legge per la tutela di interessi generali di sicurezza e sanità. Tuttavia, il terreno non deve necessariamente valutarsi come agricolo, essendo consentito alla parte di dimostrare che il valore agricolo di essa sia mutato in conseguenza di una diversa destinazione dello stesso, ugualmente compatibile con la predetta sua non edificatorietà (es. parcheggio, presenza di chioschi o di strutture mobili per la vendita di fiori o di altre merci).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39, Testo Unico 27/07/1934 num. 1265 art. 338, Legge 04/12/1956 num. 1428, Legge 17/10/1957 num. 983, DPR 21/10/1975 num. 803 art. 57
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)