Sez. 2, Sentenza n. 2342 del 01/03/1995 (Rv. 490827 - 01)
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE | Disciplina ex primo comma, lettera c), dell'art. 41 quinquies della legge n. 1150 del 1942 - Portata.
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE
Il primo comma, lettera c) dell'art. 41 quinquies della legge 17 agosto 1942 n. 1150 nel testo introdotto dall'art. 17 della legge 6 agosto 1967 n. 765, nella parte in cui dispone che la distanza di ogni edificio da costruire, dagli edifici vicini, non può essere inferiore all'altezza del suo fronte, da un lato, in quanto norma integrativa di quelle dettate dal codice civile in materia di distanze legali nei rapporti di vicinato, va interpretata alla luce del principio generale ex art. 873 cod. civ. dell'inammissibilità di intercapedini di larghezza inferiore a tre metri e, dall'altro lato, per effetto del coordinamento con la disposizione relativa alla altezza degli edifici, formante con la parte in questione un unico periodo dotto la stessa lettera c), deve intendersi nel senso del divieto di creazione di intercapedini di larghezza inferiore all'altezza del più alto degli edifici fronteggiantisi. Segue che, dovendo il termine "edificio" considerarsi sinonimo di "costruzione" per quanto attiene alla normativa di cui all'art. 873 cod. civ. o di altre norme speciali in materia perché ambedue sono suscettibili di determinare, con l'elevazione, intercapedini dannose, donde l'obbligo di distanziarle, è corretta l'applicazione della distanza prescritta dalla norma speciale, nei casi in cui si tratti di "costruzione" di muro di fabbrica sia che esso faccia parte di un fabbricato vero e proprio sia che non faccia materialmente parte di un edificio (nella specie, di contenimento - di un terrapieno).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 quinquies CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 765 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)