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Sez. 2, Sentenza n. 4372 del 27/03/2002 (Rv. 553315 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CALCOLO - PUNTI DI RIFERIMENTO - SPORTI - IN GENERE | Disciplina ex primo comma, lettera c), dell'art. 41"quinquies" della legge n. 1150 del 1942 - Portata - Misurazione delle distanze - Sporti non decorativi - Rilevanza.
Stato
decisa il 2002-03-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/553315-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CALCOLO - PUNTI DI RIFERIMENTO - SPORTI - IN GENERE

In tema di distanze legali tra costruzioni, il primo comma, lettera c) dell'art. 41 "quinquies" della legge 17 agosto 1942 n. 1150 nel testo introdotto dall'art. 17 della legge 6 agosto 1967 n. 765, nella parte in cui dispone che la distanza di ogni edificio da costruire, dagli edifici vicini, non può essere inferiore all'altezza del suo fronte, deve intendersi nel senso del divieto di creazione di intercapedini di larghezza inferiore all'altezza del più alto degli edifici fronteggiantisi. A tal fine la distanza dal confine di un edificio che presenti sporgenze non meramente decorative e stabilmente incorporate nell'immobile (nella specie, una scala esterna in muratura composta da ventuno gradini) deve essere misurata tenendo conto delle sporgenze stesse.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 quinquies com. 1 CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 765 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)