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Sez. L, Sentenza n. 11256 del 07/11/1998 (Rv. 520513 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) | Sospensione degli obblighi contributivi a seguito di terremoto - Ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile in data 21 dicembre 1990 - Presupposti di applicabilità - Residenza o sede nei Comuni colpiti - Sufficienza - Preesistenti debiti contributivi di società incorporate successivamente - Inclusione.
Stato
decisa il 1998-11-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/520513-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI)

In materia di agevolazioni contributive concesse a seguito del terremoto verificatosi nel dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa, il comma primo dell'art. 3 dell'ordinanza 21 dicembre 1990 del Ministero per il coordinamento della protezione civile, che disponeva la sospensione dei termini e degli obblighi contributivi a favore dei soggetti residenti da data anteriore a quella del sisma nei comuni colpiti dal medesimo (ed individuati con apposito provvedimento amministrativo), ha comportato la sospensione dei debiti contributivi anche delle obbligazioni contributive precedentemente maturate a carico di società, con sede ed attività localizzate in altre zone del paese, che siano state incorporate successivamente alla data del terremoto da società aventi sede in uno dei comuni interessati, senza che in senso contrario rilevi il comma secondo, estensivo dei benefici ai soggetti residenti in altre zone ma svolgenti attività produttive nelle aree colpite.

Riferimenti normativi: Ordin. Minist. Lavoro e previdenza sociale 21/12/1990, Decreto Legge 12/11/1982 num. 829, Legge 23/12/1982 num. 938

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)