Sez. 1, Sentenza n. 4361 del 13/06/2000 Cc. (dep. 04/08/2000) Rv. 216742 - 01
PENA - APPLICAZIONE - CONCORSO DI REATI | Pluralità di condanne a pene temporanee - Limite dei trenta anni di reclusione complessiva - Significato.
PENA - APPLICAZIONE - CONCORSO DI REATI
La regola posta dall'art. 78 cod. pen. non vuol significare che un soggetto, il quale abbia riportato plurime condanne a pene temporanee, non possa alla fine rimanere detenuto per un periodo complessivamente superiore (quando si tratti di reclusione) a trenta anni, essendo detto limite suscettibile necessariamente di superamento quando il medesimo soggetto, nel corso della espiazione, commetta ulteriori reati la cui pena dovrà essere aggiunta, mediante formazione di un nuovo provvedimento di cumulo, a quella che risultava da espiare alla data di commissione di detti reati.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 78
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)