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Sez. 1, Sentenza n. 25119 del 21/05/2004 Cc. (dep. 03/06/2004) Rv. 228145 - 01

PENA - APPLICAZIONE - CONCORSO DI REATI | Pluralità di condanne a pene detentive temporanee - Limite dei trenta anni di reclusione complessiva - Diritto del condannato a non subire una detenzione complessivamente superiore, nell'arco dell'intera vita, a tale limite - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-05-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/228145-01

PENA - APPLICAZIONE - CONCORSO DI REATI

Dalla previsione dell'art. 78, comma primo, n. 1, cod. pen., secondo la quale la pena da applicare nel caso di concorso di reati che importano pene detentive temporanee non può superare il limite massimo di trent'anni di reclusione non discende che non si possa essere detenuti, nel corso della vita, per un tempo complessivamente eccedente tale limite, giacché ciò comporterebbe, una volta che esso fosse raggiunto, l'impunità per qualsiasi delitto successivamente commesso, ma solo che il criterio moderatore in questione operi, nel caso di reiterazione di reati, con riguardo alla somma tra il residuo della pena da espiare all'atto della commissione (in stato di libertà o in detenzione) di ogni nuovo reato e la pena per quest'ultimo inflitta.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 78

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)