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Sez. 4, Sentenza n. 1511 del 28/11/2013 Ud. (dep. 15/01/2014) Rv. 259084 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME | Appalto - Responsabilità dell'appaltatore - Fase successiva all'ultimazione dei lavori - Cessazione della posizione di garanzia - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-11-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/259084-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME

L'appaltatore di lavori edili, in base al principio del "neminem laedere", deve osservare tutte le cautele necessarie per evitare danni alle persone, non soltanto nel periodo di esecuzione delle opere appaltate, ma anche nella fase successiva, allorquando egli ha l'obbligo di non lasciare senza custodia le situazioni di grave pericolo che gli siano note. (Fattispecie relativa alle lesioni provocate a due persone addette alla manutenzione di un fabbricato, dal crollo di un cornicione in cemento armato realizzato in precedenza dall'imputato con palesi errori di costruzione).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 590 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 CORTE COST., Decr. Legge Luogoten. 19/09/1994 num. 626 art. 1, Decr. Legge Luogoten. 19/09/1994 num. 626 art. 3, Decr. Legge Luogoten. 19/09/1994 num. 626 art. 4, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)