Sez. 4, Ordinanza n. 3451 del 15/12/1969 Cc. (dep. 31/01/1970) Rv. 113876 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI -MOTIVI DI PARTICOLARE VALORE MORALE E SOCIALE -NECESSITA DI SOPPERIRE AI BISOGNI PROPRI O DELLA FAMIGLIA - INAPPLICABILITA DELL'ATTENUANTE.*
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI -MOTIVI DI PARTICOLARE VALORE MORALE E SOCIALE -NECESSITA DI SOPPERIRE AI BISOGNI PROPRI O DELLA FAMIGLIA - INAPPLICABILITA DELL'ATTENUANTE.*
Non ricorre l'attenuante prevista dall'art 62 n 1 cod pen nell'ipotesi di chi commetta un reato a causa del proprio stato di miseria o per sopperire ad urgenti bisogni della propria famiglia, giacche la comune coscienza etica non approva ne giustifica che, per provvedere a tali bisogni, si ricorra a mezzi illeciti. (Conf 112088, anno 1969, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)