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Sez. 3, Sentenza n. 524 del 10/03/1969 Ud. (dep. 04/07/1969) Rv. 112088 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI -MOTIVI DI PARTICOLARE VALORE MORALE A SOCIALE - NOZIONE -FINE EGOISTICO E PERSONALE DI SOPPERIRE AL DISAGIO ECONOMICO PROPRIO O DI FAMILIARI O AMICI - INAPPLICABILITA DELL'ATTENUANTE.*
Stato
decisa il 1969-03-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/112088-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI -MOTIVI DI PARTICOLARE VALORE MORALE A SOCIALE - NOZIONE -FINE EGOISTICO E PERSONALE DI SOPPERIRE AL DISAGIO ECONOMICO PROPRIO O DI FAMILIARI O AMICI - INAPPLICABILITA DELL'ATTENUANTE.*

Per la sussistenza della circostanza attenuante di cui all'art.62 n 1 cod.pen. non e sufficiente che il movente dell'Azione sia suscettibile d'una valutazione etica positiva, ma e necessario che l'agente abbia operato per la realizzazione d'uno scopo specialmente nobile ed altruistico conforme alla morale ed ai costumi del luogo e tempo della commissione del reato, che per il carattere eccezionale si differenzi dai motivi che comunemente possono indurre a delinquere. Sicche non puo dar luogo all'attenuante in questione il fine egoistico e personale di sopperire ad uno stato di disagio economico proprio, dei propri familiari o di amici. (V.110817, anno 1969, 109169, anno 1968, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)