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Sez. 5, Sentenza n. 3373 del 16/11/1984 Ud. (dep. 12/04/1985) Rv. 168655 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - AMMISSIBILITÀ O INAMMISSIBILITÀ - IN GENERE - APPELLO - INAMMISSIBILITÀ - DECLARATORIA PRIMA DELL'APERTURA DEL DIBATTIMENTO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - DECLARATORIA IN SENTENZA - LEGITTIMITÀ.*
Stato
decisa il 1984-11-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/168655-01

IMPUGNAZIONI PENALI - AMMISSIBILITÀ O INAMMISSIBILITÀ - IN GENERE - APPELLO - INAMMISSIBILITÀ - DECLARATORIA PRIMA DELL'APERTURA DEL DIBATTIMENTO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - DECLARATORIA IN SENTENZA - LEGITTIMITÀ.*

Il giudice d'appello non deve necessariamente pronunciarsi sulla inammissibilità dell'impugnazione prima dell'apertura del dibattimento, potendo invece l'inammissibilità stessa essere dichiarata anche con la sentenza pronunciata in seguito di dibattimento. (Conf mass n 151312 ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 209, Cod. Proc. Pen. art. 523

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)