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Sez. 2, Sentenza n. 11104 del 26/06/1981 Ud. (dep. 16/12/1981) Rv. 151312 - 01

SPESE GIUDIZIALI IN MATERIA PENALE - GIUDIZIO DI IMPUGNAZIONE - DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ CON SENTENZA DEL GIUDICE AD QUEM - PAGAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI - OBBLIGATORIETÀ.*
Stato
decisa il 1981-06-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/151312-01

SPESE GIUDIZIALI IN MATERIA PENALE - GIUDIZIO DI IMPUGNAZIONE - DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ CON SENTENZA DEL GIUDICE AD QUEM - PAGAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI - OBBLIGATORIETÀ.*

L'inammissibilità dell'impugnazione può essere dichiarata dal giudice ad quem in qualsiasi momento del procedimento e, quindi, anche con la sentenza pronunciata a seguito del dibattimento. In tale ipotesi l'imputato ben può essere condannato al pagamento delle spese processuali. (Conf. Mass. N. 144628/80 ed ivi citate; nel senso che pur in caso di declaratoria di inammissibilità in Cassazione consegna la condanna alle spese V. Mass. N. 145304/80 ed ivi citate; nel senso che pur in caso di declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione proposta dallo imputato e di rigetto di quella del pubblico ministero consegna il pagamento delle spese V. Mass. N. 144627/80 ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 207, Cod. Proc. Pen. art. 209

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)