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Sez. 3, Sentenza n. 2257 del 14/10/1981 Ud. (dep. 06/03/1982) Rv. 152614 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - DISCREZIONALITÀ DEL GIUDICE - SUSSISTENZA - VOLONTÀ DELL'IMPUTATO CONTRARIA ALLA CONCESSIONE - RILEVANZA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1981-10-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/152614-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - DISCREZIONALITÀ DEL GIUDICE - SUSSISTENZA - VOLONTÀ DELL'IMPUTATO CONTRARIA ALLA CONCESSIONE - RILEVANZA - ESCLUSIONE.*

La concessione della sospensione condizionale della pena è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito per il quale è irrilevante l'eventuale volontà dell'imputato di non godere del beneficio. (Conf mass n 137534).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)