Sez. 3, Sentenza n. 2257 del 14/10/1981 Ud. (dep. 06/03/1982) Rv. 152614 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - DISCREZIONALITÀ DEL GIUDICE - SUSSISTENZA - VOLONTÀ DELL'IMPUTATO CONTRARIA ALLA CONCESSIONE - RILEVANZA - ESCLUSIONE.*
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - DISCREZIONALITÀ DEL GIUDICE - SUSSISTENZA - VOLONTÀ DELL'IMPUTATO CONTRARIA ALLA CONCESSIONE - RILEVANZA - ESCLUSIONE.*
La concessione della sospensione condizionale della pena è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito per il quale è irrilevante l'eventuale volontà dell'imputato di non godere del beneficio. (Conf mass n 137534).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)