Sez. 2, Sentenza n. 16110 del 28/09/1977 Ud. (dep. 29/12/1977) Rv. 137534 - 01
PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE - POSSIBILITA DI RIFIUTO O DI SOSTITUZIONE CON ALTRO BENEFICIO SU ISTANZA DELL'IMPUTATO - ESCLUSIONE.*
PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE - POSSIBILITA DI RIFIUTO O DI SOSTITUZIONE CON ALTRO BENEFICIO SU ISTANZA DELL'IMPUTATO - ESCLUSIONE.*
La concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena e rimessa alla facolta discrezionale del giudice di merito, per cui non puo essere rifiutata dall'imputato, ne puo essere sostituita, su doglianza dello stesso, con altro beneficio (nella specie, condono).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 167 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)