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Sez. 2, Sentenza n. 16110 del 28/09/1977 Ud. (dep. 29/12/1977) Rv. 137534 - 01

PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE - POSSIBILITA DI RIFIUTO O DI SOSTITUZIONE CON ALTRO BENEFICIO SU ISTANZA DELL'IMPUTATO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1977-09-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/137534-01

PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE - POSSIBILITA DI RIFIUTO O DI SOSTITUZIONE CON ALTRO BENEFICIO SU ISTANZA DELL'IMPUTATO - ESCLUSIONE.*

La concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena e rimessa alla facolta discrezionale del giudice di merito, per cui non puo essere rifiutata dall'imputato, ne puo essere sostituita, su doglianza dello stesso, con altro beneficio (nella specie, condono).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 167 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)