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Sez. 5, Sentenza n. 22125 del 29/10/2010 (Rv. 615444 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Art. 7, Comma primo, lett. h), del D.Lgs. n. 504 del 1992 - Esenzione per i terreni agricoli ricadenti in aree montane e di collina - Applicabilità alle zone svantaggiate oggetto della riclassificazione di cui all'art. 2, comma primo, del D.Lgs. n. 146 del 1997 - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2010-10-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/615444-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

In tema di ICI, l'esenzione prevista dall'art. 7, comma primo, lett. h), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, per "i terreni agricoli ricadenti in aree montane e di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984", non si applica alle zone svantaggiate di cui all'art. 2, comma primo, del d.lgs. 16 aprile 1997, n. 146, come modificato dall'art. 27, comma 19, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in quanto tale norma, nel prevedere che "a decorrere dal 1 gennaio 2000, il complesso delle agevolazioni di cui all'articolo 11, comma 27, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e all'articolo 1, comma 50, del d.l. 31 gennaio 1997, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1997, n. 81, è ridistribuito in base ad una nuova classificazione delle zone svantaggiate, tenendo anche conto del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999", ha lo scopo di regolamentare la sola materia della previdenza agricola e le agevolazioni ad essa espressamente commesse tra le quali non rientra l'esenzione di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 504 del 1992.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 7 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 16/04/1997 num. 146 art. 2 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)