Sez. 5, Sentenza n. 6625 del 19/03/2009 (Rv. 607354 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Esenzione - Spettanza - Interpretazione estensiva o analogica dell'art. 7, comma 1, lett. h), d.lgs. n. 504 del 1992 - Esclusione.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972
In tema di ICI, l'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. h), del d.lgs. n. 504 del 1992 concerne esclusivamente "i terreni agricoli ricadenti in aree montane e di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984", senza possibilità di un'interpretazione analogica o estensiva che ne consenta l'applicazione anche alle "zone agricole svantaggiate" considerate dalla direttiva CE n. 75/268 del 28 aprile 1975, avendo quest'ultima un oggetto più ampio della normativa interna, e provvedendo essa un sistema di aiuti che si sostanziano in previdenze economiche specifiche, che non hanno alcun riferimento alla materia tributaria.
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1977 num. 984 art. 15, Legge 30/12/1992 num. 504 art. 7 com. 1 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 28/04/1975 num. 268
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)