Sez. 5, Sentenza n. 774 del 14/01/2011 (Rv. 616348 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI | Superficie tassabile - Determinazione - Aree di formazione di rifiuti speciali - Esenzione ex art. 62, comma 3, del d.lgs. n. 507 del 1993 - Presupposti.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI
In tema di tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, l'art. 62 comma 3, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 - che esclude dalla determinazione della superficie tassabile, le porzioni di aree dove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, ivi compresi quelli derivanti da lavorazioni industriali - richiede una duplice condizione perché operi l'esenzione e cioè che nelle aree indicate si formino rifiuti speciali e che allo smaltimento degli stessi provveda il produttore dei medesimi a proprie spese.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/11/1992 num. 507 art. 62 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)