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Sez. 5, Sentenza n. 4766 del 09/03/2004 (Rv. 570897 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI | Superficie tassabile - Determinazione - Aree di formazione di rifiuti speciali - Intassabilità - Delimitazione - Onere della prova - Spettanza al contribuente - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/570897-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e con riguardo alla norma, dettata dall'art. 62, comma terzo, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, secondo cui "nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali", deve ritenersi che incombe all'impresa contribuente l'onere di fornire all'amministrazione comunale i dati relativi all'esistenza ed alla delimitazione delle aree che, per il detto motivo, non concorrono alla quantificazione della complessiva superficie imponibile. Infatti, pur operando anche nella materia in esame - per quanto riguarda il presupposto della occupazione di aree nel territorio comunale - il principio secondo il quale l'onere della prova dei fatti costituenti fonte dell'obbligazione tributaria spetta all'amministrazione, per quanto attiene alla quantificazione della tassa è posto a carico dell'interessato (oltre all'obbligo della denuncia, ex art. 70 del citato D.Lgs. n. 507 del 1993) un onere di informazione, al fine di ottenere l'esclusione di alcune aree dalla superficie tassabile, ponendosi tale esclusione come eccezione alla regola generale secondo cui al pagamento del tributo sono astrattamente tenuti tutti coloro che occupano o detengono immobili nel territorio comunale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 62, Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 70, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)